Il 14 giugno 2013, su proposta del Consiglio Direttivo, l’Assemblea dei Soci APIS ha approvato il primo Codice di Condotta dei Progettisti Sociali iscritti ad APIS, ai sensi dell’art. 27-bis del Codice del consumo, di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e della recente Legge 14 gennaio 2013, n. 4 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”.
Il Codice di Condotta, oltre allo scopo di normare e ricondurre a principi condivisi l’attività professionale dei soci, ha anche lo scopo di porsi a tutela di quegli attori e parti che con l’attività del Progettista sociale hanno interessenza: non solo i “Clienti”, ovvero le organizzazioni in nome e per conto delle quali a diverso titolo il Progettista opera, ma anche i “Committenti”, cioè quei soggetti «di natura tanto pubblica quanto privata che con la propria iniziativa e il proprio apporto finanziario ha suscitato la proposta progettuale e soprintende alla sua esecuzione» e i Beneficiari, vero punto di riferimento della pratica della progettazione sociale, intesi come quei soggetti «che beneficiano in forma tanto diretta quanto indiretta dei risultati realizzati dal progetto» (art. 2, Definizioni).
È nei confronti di questi soggetti che il Codice istituisce concrete forme di tutela avverso forme di condotta professionale scorretta, mediante l’apertura di uno sportello reclami accessibile alla casella di posta certificata progettistisociali@pec.it.